Le DIMISSIONI VOLONTARIE si riferiscono alla decisione di un dipendente di lasciare il proprio lavoro in modo autonomo e volontario senza obbligo di comunicarne formalmente le motivazioni e devono essere comunicate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, sul sito del Ministero del Lavoro.
Si possono distinguere, facendo riferimento alle modalità di trasmissione e alle caratteristiche soggettive dei lavoratori, diverse tipologie di dimissioni:
- dimissioni volontarie
- dimissioni per giusta causa
- dimissioni soggette a convalida
- dimissioni durante il periodo di prova
Il datore di lavoro si limita a riceverle, non occorre la sua accettazione; al lavoratore è richiesto solo il rispetto del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo salvo diverso accordo preso con il datore di lavoro stesso.
In alcuni casi specifici non è sufficiente inviare le dimissioni volontarie online ma è necessario che vengano convalidate dall’ispettorato del lavoro, come:
- genitori con figli minori di 3 anni
- donne in gravidanza
- dimissioni inviate nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo le nozze
La mancata convalida da parte dell’ispettorato del lavoro porterà alla decadenza della domanda di dimissioni volontarie.