Per effetto del D.L. 11/2023 approvato dal Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2023, non è più possibile effettuare per i Bonus edilizi, compreso il Superbonus la scelta dell’opzione per lo sconto in fattura e/o cessione del credito, fatto salvo le seguenti eccezioni:
1) per il Superbonus lo stop non si applica:
- per le spese sostenute per interventi, diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui risulti presentata una CILAS in data antecedente al 17/02/2023;
- per le spese sostenute per interventi effettuati dai condomini, di cui risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato i lavori e risulti presentata la Cilas antecedente al 17/02/2023;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici di cui risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo antecedentemente al 17/02/2023;
2) per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, lo stop non si applica se:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, in data antecedente al 17/02/2023
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, i lavori devono essere già stati iniziati in data antecedente al 17/02/23;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR) in data antecedente al 17/02/2023.
Gli interventi edilizi rientranti nel divieto di effettuare le opzioni dello sconto in fattura e/o cessione del credito dal 17/02/2023, tenuto conto delle eccezioni sopra dette, sono:
recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- “bonus facciate”;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
- “Superbonus”.